Disabili minorenni: norme e sussidi

Minore età e sostegno alla disabilità quali sono oggi i percorsi possibili ?

0
1034
minori disabili

 

Riferimenti normativi e problematiche che si possono scorgere all’interno di un fenomeno spesso lasciato indietro che ha bisogno urgente di nuove forme di aiuto, al passo con i tempi e le necessità del minore disabile.

Questione spesso sottovalutata, nella galassia dei sussidi volti alle famiglie con disabili, è quella degli aiuti rivolti agli invalidi civili minori di anni 18.

Sebbene sia una tematica che ha interessato il legislatore sin dal 1971 con la legge 118, l’appartato normativo non si è poi aggiornato e confrontato come avrebbe dovuto con tutte le difficoltà che affliggono direttamente il minore ed indirettamente la famiglia stessa.

Queste difficoltà  negli  anni sono andate aumentando anziché diminuendo, limitandosi pertanto al solo primo approccio di sostegno e non andando a promuovere e tutelare con specifiche leggi o, nella migliore delle ipotesi, a grattare la superficie, nell’ inserimento e la crescita del minore disabile all’ interno di quelli che sono i suoi ambienti più consoni in fase di sviluppo, come scuola o attività ricreative compatibilmente con le sue inclinazioni e possibilità di praticarle.

I sussidi specifici e maggiormente rilevanti in materia sono quelli presenti nella già citata legge 118/1971 che ha ad oggetto nella sua rubrica i così detti invalidi civili minori di anni 18, quindi si parla di bambini con disabilità, che come tutti gli altri avranno una irrefrenabile voglia di vivere, di giocare e di crescere e coltivare i loro sogni.

Questi ragazzi vanno tutelati con un attenzione particolare tenendo conto dei loro precipui bisogni a cui questa legge cerca di far fronte anche se solo in parte.

Entrando nello specifico della citata norma si intendono “invalidi civili i minori di 18 anni affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (…) che abbiano difficoltà persistenti a compiere e/o svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

Da questa interpretazione si deduce che il legislatore voglia abbracciare la platea più grossa possibile di beneficiari dato che il parametro valutativo non sarà quello basato sulla capacità lavorativa, dei così detti invalidi adulti, ma l’attenzione è spostata sulle possibili attività che ineriscono alla normale vita sociale che un bambino può esplicare considerati i limiti derivanti dalla sua disabilità.

Questa indennità è erogata direttamente dall’ Inps ed è prevista in due forme denominate :“frequenza” o “di accompagnamento”, queste sono incompatibili ed una esclude l’altra.

La prima ha un importo mensile di euro 285,66 ed un limite di reddito per l’anno 2019 pari a 4.906,72 ed ha una finalità di inserimento scolastico quindi tra i requisiti occorre che il beneficiario abbia una frequenza scolastica, poiché è connessa all’ iscrizione ad un corso di studio,  viene erogata per nove mensilità da ottobre a giugno, qualora si frequentino corsi estivi.

L’Inps, a seguito di apposita richiesta con allegata documentazione che attesti la frequenza a tali corsi e conseguente certificato medico in cui risultano le patologie, in quel caso verrà erogata anche per le mensilità estive.

Mentre l’indennità di accompagnamento è indipendente dal reddito viene erogata per 12 mensilità ed ha un importo pari ad euro 517,84 per l’anno 2019, questa viene riconosciuta a seguito di una invalidità totale ( cioè totale mancanza di autonomia nello svolgere gli atti di vita quotidiana).

Qualora le condizioni sanitarie persistano tale sussidio è estendibile oltre al 18esimo anno di età.

Per ottenere i benefici economici va considerato il solo reddito personale del minore poiché la legge 33/1980 ha escluso il cumulo con quello dei genitori.

Inoltre con una invalidità minima del 67% si ha diritto alla esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche.

Mentre la legge 104  non prevede il diritto per i minori alla fruizione dell’indennità di frequenza o di accompagnamento.

Difatti sono due leggi che hanno platee e finalità di aiuto ai disabili differenti, anche le stesse visite per determinare il grado di disabilità sono diverse per la 104 e quella per l’indennità economica, questa discrepanza può creare realtà slegate anche paradossali.

Potrebbe accadere che un bambino si veda riconosciuti i benefici derivanti dalla legge 104 art 3/3 ma poi potrebbe non avere diritto alla indennità economica, poiché questa come già sopra detto si rifà ai parametri diversi.
Da questa breve panoramica si evince come alle intenzioni di tutela del legislatore, non sia seguito un adeguato stanziamento delle risorse necessarie per supportare davvero un bambino disabile nelle sue attività quotidiane, si ottiene un esempio plastico delle cosi dette “zone buie” della burocrazia italiana; si veda il riferimento delle visite di idoneità fisica diverse a seconda della legge che si prende ad oggetto.

Il genitore, si trova anche spesso in difficoltà nella apertura o nella gestione di conti corrente o libretti nominativi intestati a minori destinatari di prestazioni assistenziali, poiché pur essendo somme elargite a scadenza periodica, non costituiscono proventi da lavoro del minore e sono esclusi dal concetto di capitale ex art 320 Cod.Civ.

Per risolvere questa impasse è dovuta intervenire la Magistratura civile a cui è seguita una nota esplicativa dell’Inps che si è conformata alle pronunce emesse nel 2014.

E’ chiaro quindi che pur nel marasma e nella crisi attuale, al legislatore è richiesto uno sforzo non solo di semplificazione ma di aumento delle indennità destinate ai bambini disabili che possa permettergli una vita piena e con l’obiettivo ulteriore di poter coltivare i loro sogni.

 

Avv. Francesco Turchi
Avv. Francesco Turchi

 

Avv. Francesco Turchi
(francesco.turchi@aol.com)

Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo sui Social