Questa figura di reato è presente nel nostro ordinamento sin dal 1930 con Regio Decreto n. 1265 con l’obbiettivo di contrastare manovre speculative sui prezzi che si verificano durante periodi di forte crisi economica, eventi che ciclicamente colpiscono la nostra economia, infatti tale reato nella sua forma moderna invece è stato teorizzato ed introdotto con il d.l. 704/1976 (conv. in L. 787/1976), legge che aveva da un lato l’obbiettivo di aiutare il paese da un punto di vista economico a risollevarsi dalla congiuntura negativa procurato dallo “shock” petrolifero del 1973 e dall’altro di evitare appunto manovre di accaparramento di beni di primaria importanza e maggiorazione del loro prezzo, oggi invece è rubricato nel nostro codice penale all’art 501 bis nella sezione dedicata ai Delitti contro l’economia pubblica.
Il fine di questa norma quindi è la necessità di tutelare il sistema economico nazionale da possibili fenomeni di speculazione con oggetto come detto quello di evitare accaparramento di beni di largo consumo, per poi rivenderli sul mercato a prezzi accresciuti, perciò tale fattispecie normativa ha il duplice fine non solo come di difendere il sistema economico nazionale ma anche quello di tutelare gli operatori economici che non pongono in essere tali comportamenti ed i consumatori.
In che maniera si realizza tale reato? Raffrontando il portato normativo del codice penale e recente Cassazione, questo si può realizzare attraverso due condotte: l’una che si verifichi una aumento ingiustificato dei prezzi dei prodotti in oggetto che può essere causato anche da un singolo commerciante, e di conseguenza questo aumento determini una possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori economici del mercato, questa condotta può essere semplicemente posta in essere anche all’interno di un mercato locale, purché sufficientemente ampio, per configurare una manovra speculativa punibile. L’altra condotta invece consiste nella sottrazione, utilizzazione o consumo di rilevanti quantità di beni all’interno del mercato quando queste sono particolarmente necessarie e ve n’è penuria legata appunto al loro grande utilizzo, non vengono ritenuti assimilabili a questa condotta la semplice giacenza di merci in magazzino o la scelta di preferire nella vendita alcuni fornitori ad altri o egualmente clienti, rientrando queste evenienze nella normale prassi commerciale.
Attualizzando, affinché possa configurarsi il reato in oggetto, sarebbe sufficiente ad esempio che una farmacia o un’impresa che si rivolgano ad un mercato piuttosto ampio e si accaparrassero un numero adeguato di mascherine o qualunque altro prodotto, che in questa emergenza scaturita dal morbo covid-19 viene oggi definito”
bene di largo utilizzo”, che gli permetta poi di rivederle sul mercato a prezzi maggiorati influenzando di conseguenza tutti gli altri esercenti a seguirne il prezziario. In una situazione di difficoltà come quella odierna, diviene semplice per le autorità poter individuar sia la condotta che la prova del reato, poiché come visto è sufficiente la dimostrazione della messa in vendita di un prodotto a prezzi esorbitanti. Difatti questo reato appartiene alla categoria di “pericolo” ed è sufficiente che la condotta possa mettere in pericolo il bene oggetto di tutela della norma pur se poi concretamente questa non si realizzi, per tale ragione non è configurabile il tentativo.
Le conseguenze di una condanna possono prevedere oltre alla reclusione che va da 3 mesi a 6 anni ed al pagamento di una multa pecuniaria da 516 euro a 25.822, anche delle misure interdittive quali l’impossibilità di esercitare attività commerciali o industriali per le quali sia richiesta una speciale abilitazione; se il reato è commesso in relazione con la pubblica amministrazione l’incapacità di contrarre con lei; la pubblicazione della sentenza nel sito internet del ministero della giustizia o del comune dove l’imputato è residente. Tuttavia questa rimane comunque una fattispecie di reato poco comune e concretamente rinvenibile per lo più durante condizioni economiche emergenziali, poiché in periodi economicamente stabili diverrebbe difficile attuare tali manovre speculative e differenziare queste da normali prassi o politiche aziendali, pertanto le Procure stesse vanno incontro a diverse difficoltà prima di poterlo accertare e contestare.
Avv. Francesco Turchi
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