Risposta negativa alla pensione di invalidita’?

Opposizione nel caso di provvedimento di diniego alla richiesta di pensione di invalidità.

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pensione di invalidità

 

Quali procedure e strade seguire per ottenere il sospirato assegno.

L’accoglimento della domanda di pensione di invalidità presenta problemi già
durante l’iter di approvazione, questi possono andare dal mancato riconoscimento
della patologia lamentata all’attribuzione di un’indennità inferiore a quella attesa.

L’utente/cittadino pertanto potrà impugnare non solo il provvedimento di
accettazione o diniego risultato al termine della istruttoria, effettuata dagli organi Inps
a seguito dell’inoltro della richiesta della prestazione sociale, ma anche i singoli atti
all’interno dell’iter come il verbale sanitario.

Difatti nel caso in cui l’oggetto sia il riconoscimento di una pensione di invalidità civile, questo è sottoposto alla valutazione di una commissione sanitaria che valuta le condizioni dell’individuo e se sussiste la condizione di disabilità ne assegna la relativa percentuale di invalidità.

In questa fase è già possibile promuovere un ricorso di natura giudiziaria, nel termine
perentorio di 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario, per vedersi riconoscere lo
stato di invalidità negato.

E’ inoltre prevista una fase conciliativa, durante la fase preprocessuale, laddove il cittadino può richiedere al Giudice un accertamento tecnicopreventivo il così detto ATP delle proprie condizioni che verrà verificato da un CTU nominato dal giudice ed affiancato da un medico dell’Inps. Qualora le conclusioni di questa relazione non vengano contestate, entro 30 giorni dalla loro conoscenza, ilGiudice dispone direttamente un decreto di omologazione sulla base del quale verrà poi erogata la futura pensione di invalidità.

Nel caso contrario si apre il giudizio ordinario con il deposito del ricorso introduttivo in cui andranno indicati i motivi dello stesso. Questo procedimento conciliatorio è previsto per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti “in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità”. Prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, generalmente è possibile avvalersi di un’altra forma
di tutela il ricorso amministrativo.

Le eccezioni in cui il ricorrente può direttamente rivolgersi alle Autorità Giudiziarie sono: domanda un provvedimento d’urgenza; quando la domanda è relativa a un giudizio già instaurato dalla pubblica amministrazione, senza che l’interessato abbia ricevuto alcuna preventiva comunicazione dell’atto da impugnare; nei procedimenti di opposizione alle cartelle di pagamento; quando la controversia verte solo sull’interpretazione da dare ad una disposizione di legge; quando si rilevano esclusivamente errori di calcolo nella determinazione delle prestazioni previdenziali, pur se è possibile presentare un’istanza all’Inps in autotutela.

Il ricorso amministrativo può essere presentato sia in maniera cartacea, attraverso invio di raccomandata a/r, che seguendo una procedura online indicata all’interno del sito Inps. Secondo l’art. 46 della L. 9.3.1989 n. 88, il ricorso si può presentare entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione dei provvedimento di reiezione della domanda ricorso amministrativo, al Comitato Provinciale I.N.P.S. chiedendo l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di assegno ordinario di invalidità.

E’ possibile inoltre anche ricorrere con motivi ulteriori od accessori come ad esempio il riconoscimento anche di patologi con infermità tali da determinare un riduzione “a meno di un terzo” della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Il Comitato Provinciale Inps non soggiace ad un termine di risposta perentorio, infatti secondo l’art. 46 della L. 9.3.1989 n. 88 precisa che “Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l’autorità giudiziaria”.
In questa corsa ad ostacoli a cui il cittadino si trova di fronte il più delle volte solamente per vedersi ammesso il ricorso c’è una notizia positiva la semplificazione annunciata del ricorso in tribunale per ottenere l’indennità di accompagnamento 2019nella circolare Inps n. 3883/2019.

Tale semplificazione segue le indicazioni suggerite dalle ultime pronunce giurisprudenziali che negano possa rientrare tra le condizioni di omessa presentazione della domanda la mancata indicazione nel certificato medico introduttivo delle condizioni legittimanti l’indennità di accompagnamento.

Si auspica che la volontà di semplificazione non debba sempre partire dall’impulso delle aule giudiziarie ma anche dal legislatore chiamato a favorire il cittadino nell’ottenimento di assegni e non le frapporvi ostacoli, secondo un principio che dovrebbe essere maggiormente orientato ad aiutare il disabile e lasua famiglia.

Avv. Francesco Turchi
(francesco.turchi@aol.com)

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