Il recente Decreto Liquidità n. 23/20 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 08.04.2020, tra le varie misure economiche adottate per far fronte alla emergenza epidemiologica del covid-19, comunemente noto come coronavirus, ha previsto la possibilità per il mondo delle imprese di attingere a finanziamenti bancari garantiti dallo Stato.
La citata normativa ha sostanzialmente previsto tre livelli di finanziamento in favore delle imprese, fino ad euro 25 mila, fino ad euro 800 mila e superiori a quest’ultima soglia.
Sin dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, però, una delle questioni più controverse in ordine alla erogazione dei finanziamenti ha riguardato e tuttora riguarda la discrezionalità delle Banche. Sebbene l’ABI (Associazione Banche Italiane) abbia inoltrato a tutti gli Istituti di Credito associati varie circolari invitandole a limitare la valutazione discrezionale, purtroppo in queste prime tre settimane diversi sono stati i casi di rigetto della richiesta di finanziamento anche nella misura minima di euro 25 mila.
Uno dei principali motivi di rigetto del finanziamento ha riguardato il c. d. merito creditizio ovvero l’affidabilità finanziaria e la solvibilità di una azienda rispetto al ceto bancario, nonostante la normativa del Decreto liquidità non preveda il potere delle Banche di valutare tale parametro. In parole povere le Banche non hanno concesso finanziamenti a tutte quelle imprese che si trovavano esposte, prima dell’emergenza, verso il sistema bancario e che erano segnalate per questo motivo in Centrale Rischi di Banca d’Italia “a sofferenza”.
La segnalazione “a sofferenza” è la categoria peggiore per il sistema bancario, quella di rischio maggiore che rende inaccessibile qualsiasi forma di beneficio bancario. Se una azienda è segnalata a sofferenza non avrà più possibilità di lavorare con il sistema bancario, di avere finanziamenti e/o affidamenti.
Spesso, però, le segnalazioni a sofferenza in Centrale Rischi di Banca d’Italia non sono regolari e vengono effettuate dalle Banche in maniera superficiale e approssimativa arrecando danni rilevanti e in alcuni casi irreversibili fino a costringere le aziende alla chiusura.
L’avvocato Daniele Fantini, cultore ed esperto in diritto bancario, riferisce che statisticamente, su un campione di 100 segnalazioni esaminate dal suo studio, almeno il 60% sono risultate illegittime e contrarie alla normativa della Circolare n. 139/1991 che ne disciplina i presupposti.
Un esempio reale di caso specifico
Tra queste vi rientra anche quella riguardante una società umbra operante nel settore del calcestruzzo, segnalata a sofferenza da una nota Banca toscana. Questa società, stante la assoluta necessità di liquidità per ripartire in vista della fase 2 prevista dal Governo, intorno al 20 aprile, si è rivolta all’avvocato Daniele Fantini, perché a causa della segnalazione a sofferenza, la Banca di fiducia le aveva rappresentato che qualsiasi finanziamento del Decreto liquidità le sarebbe stato negato.
Dopo aver esaminato la documentazione consegnata, l’avvocato Fantini ha ritenuto che la segnalazione a sofferenza non era regolare né sotto il profilo formale (perché la società cliente non era stata preavvisata con raccomandata che sarebbe stata segnalata come impone la normativa di settore), né sotto il profilo sostanziale perché la società non era insolvente. Per effettuare una corretta segnalazione, infatti, non è sufficiente che il cliente bancario sia inadempiente (ovvero non abbia pagato alcune rate di un finanziamento come nel caso della società ternana), ma la Banca deve dimostrare che è insolvente ovvero che non sarà più in grado di adempiere il debito bancario.
Sulla base di questi presupposti, l’avvocato Daniele Fantini si è rivolto al Tribunale di Siena, sede della Banca segnalante, e incredibilmente in appena due giorni ha ottenuto un Decreto con il Giudice del suddetto Tribunale ha disposto la IMMEDIATA SOSPENSIONE e CANCELLAZIONE DELLA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA perché ritenuta non legittima e regolare.
In poche parole il Giudice, senza nemmeno il contraddittorio tra le parti (che è stato differito alla data di udienza del 18 giugno 2020) ha ritenuto che la Banca avesse sbagliato a segnalare a sofferenza e ha accolto il ricorso dello studio Fantini. Degno di nota il fatto che il Giudice ha ritenuto molto urgente la situazione tanto da decidere in appena due giorni (il ricorso è stato depositato il 27 aprile ed il Decreto del Tribunale di Siena è del 29 aprile).
In questo modo la società ternana ora potrà rivolgersi, se vorrà alle Banche, e richiedere uno dei finanziamenti del Decreto liquidità indispensabile per ripartire in questo drammatico periodo storico in quanto, almeno al momento, la condizione ostativa della segnalazione è stata rimossa.
Il caso trattato dall’avv. Fantini e “risolto” in appena due giorni lascia una speranza a tutte quelle aziende che sono segnalate a sofferenza e pensano di aver perso ogni possibilità di poter operare con il sistema bancario. Spesso queste segnalazioni dannose non sono regolari a termini di legge, quindi il consiglio è di sottoporle all’esame di professionisti esperti, come l’avv. Fantini e di ricorrere alla giustizia dei Tribunali nei casi in cui vengano accertate illegittimità. E se il Tribunale vi darà ragione, potrete richiedere anche tutti i danni patrimoniali e di immagine.